Art. 8.
(Sostegno psicologico al lavoratore e alla lavoratrice).

      1. Al fine di intervenire tempestivamente nella risoluzione del disagio denunciato dal lavoratore o dalla lavoratrice vittima delle condotte di cui all'articolo 1, comma 2, e di consentire una sua rapida ripresa psico-fisica, un primo intervento di sostegno psicologico può essere fornito dalle strutture competenti per territorio del Servizio sanitario nazionale.